DOC/ Ministero degli Affari Esteri annuncia nuove condizioni di viaggio in Italia per i cittadini moldavi – Ziarul de Gardă

Il Ministero degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea (MAEIE) annuncia lunedì 31 gennaio le nuove condizioni di viaggio in Italia. Lo stato di emergenza in tutta Italia è stato prorogato fino al 31 marzo 2022.

Secondo il MAEIE, la Repubblica di Moldova rimane nella “lista E”, e le persone che vengono o sono transitate nella Repubblica di Moldova negli ultimi 14 giorni (indipendentemente dalla loro nazionalità), potranno entrare solo nella Repubblica Italiana per motivi di lavoro; assoluta urgenza; motivi di salute; ragioni di studio. È vietato il turismo per le persone provenienti dai paesi della “Lista E”.

Inoltre, al momento dell’ingresso o del rientro dalla Repubblica Moldova nella Repubblica Italiana, è obbligatorio:

  • completare il modulo di localizzazione digitale, disponibile qui: https://app.euplf.eu/#/;
  • l’obbligo di presentare il certificato attestante il completamento di un test diagnostico molecolare di 72 ore, o di un test antigenico di 24 ore, con esito negativo per infezione da SARS-CoV-2, prima dell’ingresso nel territorio italiano (i certificati di vaccinazione non sono accettati come alternativa in cambio del test);
  • autoisolamento degli interessati all’indirizzo indicato nel modulo di localizzazione passeggeri per un periodo di dieci giorni con comunicazione all’ASL e al termine di tale periodo ulteriori accertamenti.

I bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati dall’esecuzione del test molecolare o dalla cattura dell’antigene.

Categorie escluse: L’ingresso nella Repubblica Italiana è consentito, anche se si è recato negli ultimi 14 giorni negli Stati vincolati (compresa la Repubblica Moldova), per i seguenti motivi:
a) ragioni professionali;
b) assoluta urgenza;
c) motivi di salute;
d) motivi di studio;
e) ritorno al domicilio, domicilio o residenza;
f) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati dell’Accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato Vaticano;
g) l’ingresso nel territorio nazionale dei familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (secondo alla Direttiva 2004/38/CE1, la categoria dei familiari comprende, ad esempio, il coniuge, il partner con cui il cittadino dell’UE ha stretto un’unione registrata, nonché i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni).

Vedere il documento qui sotto per maggiori dettagli:

Tarso Mannarino

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