Bruxelles – Passano i hier ma, pendente sempre pochi i dettagli pubblici dell’accordo, aumenta la perplessità, il doppio e la critica per un protocolli tra Italia e Albania sulla migrazione che è tutto fuorché trasparente. E così, le informazioni più disponibili cominciano a mostrare delle cadute sul piano giuridico e giuridico. Da vedere a Bruxelles in modo organico, la rassegna pianistica firmata lunedì (6 novembre) dal Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Melonie dall’omologo albanese, Edi Ramaè il Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati (Ecre), in uno valutazione preliminare Sottolineo prima di tutto come Devo governare non abbio ancora fornito informazioni esaustive “Lo scopo dei centri proposti e le procedure che si applicano”, ma anche “l’ambizione della candidatura secondo l’accordo e le categorie di persone che non si candidano”.
Perché la tre giorni di INTESA a Roma e Tirana riesce a far notare alla stampa solo il testo del protocollo, ma dell’ancora sono presenti ossa e dettagli contenuti “nell’Allegato 1” sui due centri Shengjin per le procedure di sbarco e identificazione e Gjader che funziona come centro permanente di rimpatrio (Cpr). Il problema non è solo il francobollo e la ONG, ma anche il La Commissione Europea, appena arrivata (9 novembre), ha ricevuto il protocollo del governo italiano. “Non possiamo ancora scendere nei dettagli”, ha chiarito ai giornalisti la Commissione della Commissione Ue responsabile per gli affari interni e le migrazioni, Anita Hipperfatica ancora a dare risposte su un pianoforte sul quale il gabinetto von der Leyen era rimasto all’oscuro fino al giorno del fermo tra Meloni e Rama.
La critica evidenziata da Ecre è che si tratta soprattutto di una questione giuridica. Se il protocollo contiene riferimenti ai diritti umani (nel preambolo), al rispetto del diritto internazionale ed europeo (articolo 2) e alla gestione dei centri nel rispetto degli obblighi di legge (articolo 4), Forse non hai domande sull’obbligo di agire e su ciò che ottieni dal centro, sul loro scopo et su come saranno gestiti. In secondo luogo, riguardo alle parole del premier italiano, è probabile che il Piano stia gestendo un processo di screening in centro, ma “il linguaggio del protocollo suggerisce che le procedure alla frontiera per asilo e rimpatrio” saranno svolte negli sessi centri.
E poi questa è una delle domande più allarmanti: attualmente, le strutture che dovranno essere sotto la giurisdizione italiana sul territorio albanese, “Questa risorsa è simile al ‘modello australiano’ piuttosto che all’accordo Regno Unito-RuandaIl riferimento è al messaggio politico di Canberra del 2001, che prevede il carcere nelle isole di Papua Nuova Guinea e Nauru (Paesi un tempo governa dall’Australia ma oggi independiente) per i migranti che arrivano via mare. Vari casi critici – anche da parte di la Commissione Europea – accordo tra Londra e Kigali Per il trasferimento dei migranti nel Paese africano occorre ancora sgombrare il campo dell’asilo da parte del Regno Unito. In questo caso non vi è alcuna cessione di sovranità da parte del Ruanda.
Riguardo al trasferimento di sovranità, se si affrontano tutte le questioni legali. Sulla rete delle ONG che promuovono i diritti dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati interni, fare chiarezza”secondo il diritto internazionale, non è possibile che uno Stato ceda la propria giurisdizione su una parte del proprio territorio per gli scopi descrittiA questa questione si aggiunge anche il fatto che l’Albania sta gradualmente adottando l’acquis dell’Unione Europea “anche in materia di asilo”. Nel corto circuito per il quale la persona sarebbe sotto la giurisdizione italiana – ma senza trovarsi sul territorio Italiano – et rimanendo comunque anche sotto la giurisdizione albanese, si nestano altri problemi legali. in anticipo”Non è consentita l’applicazione extraterritoriale del processo di selezione e delle procedure di asilo né il rimpatrio alla frontiera.“, nota Ecre a proposito del diritto Ue e delle discussioni in corso sul Patto migrazione e asilo (Regolamento sullo scanning, Regolamento sulle procedure di asilo e direttiva sui rimpatri). Questo è il momento in cui le procedure non vengono svolte sul territorio italiano. , “non sarà possibile il rispetto delle garanzie procedurali”.
Il mio sopranonon è legittimo riprendere automaticamente la detenzioneIl protocollo di differenza tra il “vertice” della persona del centro, ma “no è dubbio” che sarà considerata la decisione della giurisprudenza: “Quando termina [il periodo di permanenza, ndr] “le persone non vengono rilasicate in Albanese, ma estrangete dal territorio albanese”. Infine è la possibilità concreta che ciò accada gestione delle operazioni regate e calcistiche in mare verso l’Albania costituisce una “violazione del diritto internazionale del mare”. Nonstante gli obblighi varino dal luogo – acque territoriali, in alto mare, o nella zona Sar di altro Stato – centrale rimane it fatto che “il vettore comprende più da vicino il trasporto e il trasporto nel settore della sicurezzaPer il momento non è nemmeno chiaro se l’Albania possa essere considerata una “zona sicura”, ad esempio per le vittime della tratta di esseri umani – sottolinea Ecre – e non è nemmeno chiaro se il trasporto delle persone soccorse in mare potrà essere effettuato nei centri di detenzione “un trasporti verso un luogo di sicurezza”, come previsto dalla legge.
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