Giovedì 02 marzo 2023, 03:25
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L’Italia si sta attualmente rifiutando di riconoscere ed eseguire la pena detentiva inflitta dal tribunale rumeno nel caso di Dragoș Săvulescu, il vip latitante condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione insieme a Radu Mazăre per retrocessioni fraudolente dal comune di Constanța, osserva la Corte d’Appello di Bucarest nella motivazione con cui ha rigettato l’impugnazione dell’esecuzione forzata da parte dell’ex azionista di Dinamo.
La Corte d’Appello di Bucarest (CAB) ha pubblicato le motivazioni della decisione del 02.02.2022 con cui ha rigettato il ricorso per l’esecuzione presentato da Dragoș Săvulescu contro la decisione definitiva di condanna pronunciata dall’Alta Corte il 02.07.2019 nel passaggio di consegne di Constanța file.
I giudici hanno anche respinto la richiesta di Săvulescu di annullare la condanna e quella di ritiro del mandato europeo di Fermare. La decisione del CAB può essere impugnata dinanzi alla High Court.
Secondo il documento citato, sembra che Dragoș Săvulescu sia libero in Italia, dopo che le autorità hanno preso atto delle decisioni della Corte costituzionale del 2018 e del 2022 relative alla prescrizione e hanno concluso che l’ex azionista della Dinamo non può più essere ritenuto penalmente responsabile dal 15.09.2015.
Dragoș Săvulescu aveva una sorta di supervisione della libertà vigilata in Italia, istituita dai giudici nel 2020. Ebbene, anche il fuggitivo è sfuggito a quel rigore nel novembre 2022.
Il tribunale: “Praticamente il giudice italiano ha sostituito i tribunali rumeni”
Ecco cosa considerano i giudici del CAB nella motivazione per respingere la richiesta di esecuzione presentata da Dragoș Săvulescu:
- “Grazie ad Asentenza dell’11.10.2022 della Corte d’Appello del Napoli8a sezione penale, irrevocabile il 06.11.2022, revocata la sentenza pronunciata in data 15.09.2020 dalla Corte d’Appello di Napoliè divenuto irrevocabile (…) ed è in corso di esecuzione, mantenendo il rifiuto di consegnare la persona ricercata alla Romania. Conseguentemente, è stata disposta la sentenza definitiva di esecuzione della sanzione di riconoscimento.
- In sostanza, in tale ordinanza si sosteneva che tribunale dell’esecuzionein questo caso la Corte d’Appello di Bucarest, ha comunicato solo il fatto che non era stata emessa alcuna decisione definitiva che dichiarasse l’estinzione del procedimento penale per l’impatto della limitazione della responsabilità penale – a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale della Romania n° 297/2018 e 358/2022 – e, quindi, di “rivedere” il provvedimento di condanna pronunciato dalle autorità giudiziarie rumene.
- Pertanto, precisa il giudice italiano, “il giudice dello Stato di condanna” non ha ammesso, ma nemmeno negato, che i principi stabiliti nelle suddette sentenze avrebbero potuto annullare la condanna riconosciuta dalle autorità giudiziarie italiane.
- Di conseguenza, il giudice italiano ha proceduto alla determinazione dei termini di prescrizione della responsabilità penale in relazione ai reati per i quali (Săvulescu Dragoș Emil – no) è stato condannato in via definitiva, facendo riferimento ai termini generali di prescrizione della responsabilità penale previsti dalla legge rumena, dalla “ricostituzione della Legge rumena”, utilizzando le decisioni della Corte costituzionale della Romaniapreso atto che gli aspetti stabiliti nella sentenza definitiva dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia n. 32/A/07.02.2019 (nel senso che gli atti comunicati all’indagato/imputato e, quindi, i termini di prescrizione della responsabilità penale non sono state soddisfatte) sono state successivamente confutate dalla Corte costituzionale. Rilevava, infine, che in data 05.09.2015 gli atti del condannato erano prescritti.
- Di conseguenza, è stato stabilito che la condanna riconosciuta non è conforme alla Costituzione italiana perché pronunciata sulla base di una norma di diritto priva di legittimità costituzionale.
- In pratica, il giudice italiano si è sostituito ai giudici rumeni e ha stabilito che alla data della sentenza n. 32/A/07.02.2019 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia – Sezione Penale (fascicolo n. 6536/2/2008), sarebbe stato rispettato il termine di prescrizione della responsabilità penale per gli atti per i quali il ricorrente – condannato (Săvulescu Dragoș Emil – no) è stato condannato, a seguito dell’applicazione dell’articolo 155 comma 1 del codice penale. 2009, riconfigurata dalla sentenza della Corte costituzionale della Romania n.297/2018 e interpretata dalla sentenza n. 358/2022 della Corte Costituzionale.
- Ciò a condizione che solo un ricorso per annullamento (ricorso straordinario, esercitabile alle condizioni rigorose e restrittive previste dalla legge) possa essere annullato per vizio di procedura una sentenza definitiva di condanna nel senso di non osservare l’impatto di una causa di chiusura del procedimento penale, quale la limitazione della responsabilità penale, e nonostante il fatto che, secondo la (Decisione quadro sulla cooperazione internazionale – no), lo Stato di emissione (in questo caso Romania) decide esclusivamente sulle richieste di revisione della decisione del tribunale con cui viene applicata la pena da eseguire ai sensi della presente decisione quadro. “richiesta di riesame” ai sensi della decisione quadro, qualsiasi ricorso straordinario suscettibile di determinare l’annullamento/modifica della decisione giudiziaria di condanna.
- La conclusione ovvia è che l'”esecuzione” della sentenza da parte del condannato (Emil Săvulescu Dragoș – no) è cessata nel territorio della Repubblica italiana non per il raggiungimento della “scadenza”, ma per effetto della revoca della sentenza pronunciata il 15.09.2020 dalla Corte d’Appello di Napoli. (…)
- In sostanza, lo Stato di esecuzione – la Repubblica italiana – si rifiuta in questo momento di riconoscere ed eseguire la pena detentiva pronunciata dal tribunale rumenonel qual caso la sua esecuzione rientra nella competenza del tribunale rumeno ai sensi dell’articolo 159, lettera b, della legge n.302/2004.
- Pertanto, in questo momento, non vi è alcun ostacolo all’esecuzione della sentenza penale (…) con la quale (Săvulescu Dragoș Emil – no) è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione, non imponendo l’annullamento del mandato per l’esecuzione della pena detentiva pronunciata dalla Corte d’Appello di Bucarest (…) né la revoca del mandato d’arresto europeo n. 2/02/08/2019″, indica il documento CAB.
La condanna di Dragoș Săvulescu nel caso di retrocessione
Dragoş Săvulescu, ex finanziere del club Dinamo, è stato condannato in via definitiva il 07.02.2019 a 5 anni e 6 mesi di reclusione con esecuzione da parte dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia nel caso di restituzione illegale delle spiagge di Constanta.
Nello stesso caso è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere l’ex sindaco di Constanţa Radu Mazăre, l’ex finanziere del club Dinamo Cristiano Borcea – 5 anni con esecuzione, l’ex presidente del Consiglio provinciale di Constanţa Nicuşor Constantinescu ha ricevuto la stessa condanna.
Il caso è stato rinviato in tribunale dalla Procura della Repubblica SM il 28 ottobre 2008. In questo caso, 37 persone sono state processate in relazione alla restituzione illegale e all’assegnazione di grandi appezzamenti di terreno nel centro della città di Constanţa, parentespiaggia e scogliera.
“Club in Italia”: Alina Bica e Daniel Dragomir
Oltre a Dragoș Săvulescu, Alina Bica e Daniel Dragomir godono della grazia dello Stato italiano.
L’Italia tende a diventare la meta preferita dei latitanti rumeni, dopo che i tribunali della penisola hanno emesso sentenze favorevoli agli imputati condannati in via definitiva in Romania.
Alina Bica ha “aperto” la strada all’esilio pacifico a tutta una serie di dolori. Dopo essere fuggita dalla Romania prima di essere condannata a 4 pene detentive per aver favorito l’uomo d’affari Ovidiu Tender – che ha anche incarcerato quando era un pubblico ministero DIOTTAnell’archivio RAFO-Carambola – Alina Bica ha viaggiato in Costa Rica, Spagna e Italia. L’ex capo del DIICOT ha trovato rifugio in quest’ultimo Stato: il 16 dicembre 2020 la Corte d’Appello di Bari ha rifiutato di estradare Alina Bica in Romania e l’ha autorizzata a scontare la pena in Italia, sotto sorveglianza, non dietro le sbarre.
Lo stesso tribunale ha emesso una decisione simile per conto dell’ex funzionario SRI Daniel Dragomir, condannato in Romania, nel giugno 2020, a 3 anni e 10 mesi con esecuzione. Daniel Dragomir si è arreso alle autorità italiane nel febbraio 2021 ed è arrivato penitenziario, da dove ha avviato un procedimento giudiziario per sfuggire alla condanna. L’Italia, infatti, ha un provvedimento legislativo che consente di non consegnare agli Stati richiedenti anche i residenti nella penisola.
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