Secondo la normativa italiana vigente (Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 850/2011, articolo 13, Allegato A), possono essere ammessi visti per residenza nazionale elettiva di lungo periodo (5 anni) o visti turistici per ingressi multipli. essere rilasciato ai richiedenti che desiderano trasferire la propria residenza in Italia e possono mantenersi economicamente senza lavorare.
Requisiti per i visti di residenza elettiva
- Essere cittadino straniero disposto a stabilirsi in Italia;
- Lascia che sia possibile sostenuto finanziariamente senza lavorare in Italia;
- Essere in grado di offrire garanzie adeguate e documentate SU alla disponibilità di una casa in Italia dove vivrà in Italia (contratto di affitto a lungo termine o, meglio, investimenti immobiliari);
- Fornire garanzie adeguate e documentate di reddito indipendente, stabile e regolare, la cui futura continuità può essere ragionevolmente presunta. Queste risorse finanziarie, che non deve essere inferiore alla soglia di 31.000 euro annui, devono provenire da redditi rilevanti (pensioni, vitalizie, ecc.), da beni immobili, dal possesso di stabili attività economico/commerciali o da qualsiasi altra fonte. Il reddito da lavoro non può essere preso in considerazione;
- Fornire precedenti penali del paese in cui l’investitore ha vissuto negli ultimi 12 mesi.
Considerato che, nonostante la normativa vigente in Italia preveda un reddito minimo annuo di 31.000 euro, le ambasciate generalmente chiedono entrate più alte e ovviamente hanno un alto grado di discrezionalità nella concessione dei visti.
Per quanto riguarda la “permanenza minima” in Italia, il permesso di soggiorno, che consente ai residenti di vivere in Italia e nell’area Schengen, non può essere rinnovato o prorogato se il richiedente lascia l’Italia per un periodo continuativo superiore a 6 mesi. Può essere prevista un’eccezione nel caso in cui il richiedente sia stato costretto a prestare servizio militare o per altri motivi gravi e documentati. Per questo motivo è importante che il richiedente soggiorni fuori dall’Italia per un periodo continuativo di 6 mesi. Si può, ad esempio, lasciare il territorio italiano (per vivere fuori dall’Italia) per 11 mesi, ma non per un periodo continuativo superiore a 6 mesi; il titolare del permesso di soggiorno deve uscire e rientrare entro la scadenza dei 6 mesi e lasciare nuovamente l’Italia il giorno successivo.
Il richiedente riceve “visto elettivo“Per trasferirsi in Italia è possibile richiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza.
Visto turistico Schengen a lungo termine
Se il richiedente non intende stabilirsi in Italia, può richiedere un’opzione diversa, il visto turistico Schengen a lungo termine. In questo caso il richiedente deve acquistare immobile residenziale in Italia senza trasferirsi in Italiasenza applicare i diversi requisiti di reddito come nel caso dei Golden Visas (ovvero il reddito minimo stabile annuo di 31.000 euro).
Riguardo “durata minima del soggiorno“Per questa seconda opzione i requisiti sono diversi, addirittura contrari a quelli del visto di residenza elettiva. Il richiedente, infatti, può risiedere nell’area Schengen per massimo 3 mesi a semestre. In altre parole, tra il 1 gennaio e il 30 giugno, il titolare di tale visto può soggiornare nell’UE solo per un periodo di 90 giorni e per lo stesso periodo massimo di 90 giorni nella seconda metà dell’anno (1-31 luglio Dicembre). In questo caso non esiste quindi una “permanenza minima” in Italia o nella UE, bensì una “permanenza massima”.
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