Rumeni in Italia: il diritto alle ferie e ad altre forme di congedo retribuito | Il rotaliano


Tutti i lavoratori in Italia hanno diritto a ferie annuali di almeno 4 settimane (26 giorni più domeniche e giorni festivi), nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile e dall’anzianità di servizio.

Il congedo minimo di 4 settimane non può essere sostituito da un’indennità per “congedi non concessi”, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti che hanno lavorato per il rispettivo datore di lavoro per meno di un anno hanno diritto alle ferie in proporzione al periodo lavorato.

Esiste anche la possibilità di concedere il congedo frazionato, in due tranche, sulla base di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Nel caso di lavoratori che non hanno la cittadinanza italiana e che necessitano di un congedo per un periodo più lungo, per tornare a visitare il Paese di origine, è possibile cumulare il corrispondente congedo per due anni di servizio, previo accordo con il datore di lavoro fare così.

Giorni di malattia:

Il lavoratore ammalato beneficia, nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, della conservazione del posto di lavoro e dell’indennità di malattia. Per poter beneficiare di tali diritti, il lavoratore deve presentare i certificati medici e accettare di sottoporsi a controlli pubblici sul proprio stato di salute.

Congedo di maternità (obbligatorio):

Le lavoratrici beneficiano di una tutela specifica in caso di gravidanza o crescita di un figlio. E’ vietato lavorare negli ultimi 2 mesi prima della data presunta del parto e nei 3 mesi successivi al parto.

Inoltre, la lavoratrice ha la possibilità di fruire del congedo di maternità durante l’ultimo mese di gravidanza e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che al 7° mese di gravidanza il medico specialista attesti che tale scelta non mette in pericolo la salute della madre e il neonato. In caso di parto prematuro e ricovero del bambino, la madre può beneficiare di un congedo obbligatorio (totale o parziale).

Congedo parentale facoltativo (“congedo parentale”):

Durante i primi 12 anni di vita del bambino, i genitori possono assentarsi dal lavoro per un massimo di 11 mesi.

Congedo per accudire un figlio malato:

Durante i primi 8 anni di vita del bambino, i genitori hanno il diritto di assentarsi in caso di malattia del bambino. Per i bambini dai 3 agli 8 anni ogni genitore ha diritto a un totale di 5 giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione di certificato medico. Alla madre viene concesso il riposo giornaliero per l’allattamento, ed è necessario presentare una richiesta in tal senso al datore di lavoro.

Dopo aver usufruito del congedo obbligatorio di maternità o paternità e del congedo (facoltativo) per crescere i figli, i lavoratori hanno diritto a mantenere il posto di lavoro.

Prendersi cura di un familiare a casa:

Il lavoratore che si prende cura del coniuge, parente fino al 2° grado, affetto da grave disabilità, ha diritto a 3 giorni di ferie retribuite al mese. Il lavoratore che si prende cura di un proprio familiare (figlio, convivente, genitore, fratello o sorella) affetto da disabilità/malattia grave ha il diritto di trasformare il contratto da normale orario di lavoro a part-time, nonché di riprendere il normale lavoro ore (con priorità sulle nuove assunzioni).

Permessi di formazione e studio:

Gli studenti lavoratori hanno diritto al congedo retribuito per i giorni di esame.

I principali contratti collettivi di lavoro prevedono, a determinate condizioni, il diritto al congedo retribuito per motivi di studio, fino ad un limite massimo: la durata complessiva della formazione (almeno il doppio dei giorni di congedo retribuito); una percentuale massima di assenze contemporanee dall’azienda (2 o 3% del totale dei dipendenti); i corsi devono svolgersi in strutture scolastiche pubbliche o legalmente riconosciute.

“Permesso di formazione – congedo di formazione”: i lavoratori che sono presso lo stesso datore di lavoro da almeno 5 anni possono richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per partecipare ai corsi, per un massimo di 11 mesi nell’arco della loro carriera.

Il congedo di formazione è concesso per completare la scuola dell’obbligo, conseguire un diploma di scuola media superiore o superiore o per partecipare ad attività formative diverse da quelle organizzate e finanziate dal datore di lavoro. Durante il congedo di formazione, il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione.

La fonte dell’informazione nell’articolo: Guida per il lavoratore rumeno all’estero, materiale informativo realizzato con il supporto dell’Ambasciata rumena in Italia.

Selene Blasi

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