Le regole per la commercializzazione dei volatili vivi, nel contesto dell’evoluzione dell’influenza aviaria

comunicato stampa

Nel contesto dell’evoluzione dell’influenza aviaria a livello europeo, dove gli Stati membri hanno notificato la conferma di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità – HPAI (Germania – 7 focolai di influenza aviaria HPAI – H5N1 in allevamenti commerciali di anatre, tacchini, polli da carne, piccioni e galline ovaiole, Ungheria – 34 focolai di influenza aviaria HPAI – H5N1 in allevamenti commerciali di anatre e tacchini, Francia – 108 focolai di influenza aviaria HPAI H5N1 in allevamenti commerciali di anatre, tacchini, faraone, riproduttori e polli, Italia – due focolai di aviaria HPAI H5N1 negli allevamenti commerciali di tacchini e fagiani, ecc.) e a livello nazionale (Brasov – influenza aviaria HPAI – H5N1) e a seguito dell’aumento, in questo periodo, del commercio di volatili vivi e pulcini di un giorno, si informa delle loro condizioni di vendita:

Per poter commercializzare volatili vivi, le aziende registrate/sanitario-veterinarie riconosciute devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) rispettare le condizioni di biosicurezza stabilite in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
b) rispettare le limitazioni alla circolazione dei volatili vivi e dei pulcini di un giorno stabilite dal veterinario ufficiale in caso di sospetto/dichiarazione di malattie trasmissibili;
c) attuare il programma di azione per la sorveglianza, la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle malattie animali, di quelle trasmissibili dagli animali all’uomo, la protezione degli animali e la protezione dell’ambiente, l’identificazione e la registrazione di bovini, suini, ovini, caprini ed equini , approvato dalla delibera governativa n. 1156/2013;
d) istituire, conservare, conservare e mettere a disposizione delle autorità sanitarie e veterinarie e per la sicurezza alimentare il registro dei registri dei volatili vivi venduti per vendita diretta o tramite intermediari commerciali con animali vivi;
e) di non autorizzare l’introduzione nell’azienda sanitaria veterinaria registrata/autorizzata di volatili che sono stati commercializzati ad aziende non professionali, se non sono stati venduti;
f) commercializzare volatili vivi sani, il cui stato di salute sia certificato da un veterinario riconosciuto in libera pratica.
Nel caso di pulcini di un giorno, le aziende riconosciute/sanitario-veterinarie devono anche dimostrare che sono stati commercializzati entro un periodo massimo di 72 ore dalla schiusa.

La commercializzazione di volatili vivi sul territorio rumeno da aziende sanitario-veterinarie registrate/autorizzate ad aziende non professionali può essere effettuata mediante vendita diretta o tramite intermediari commerciali di animali vivi registrati da aziende sanitarie-veterinarie.

Nel caso di pulcini di un giorno, la commercializzazione può avvenire anche attraverso punti vendita sanitario-veterinari convenzionati, definiti come spazi debitamente attrezzati per la presentazione e la commercializzazione di pulcini di un giorno, in condizioni di biosicurezza e benessere.

La vendita di uccelli vivi nel territorio della Romania tramite intermediari commerciali di animali vivi, dopo l’acquisto in uno spazio previsto alla porta dell’unità, viene effettuata entro un periodo massimo di 72 ore dalla data di acquisto, in conformità con legislazione sanitario-veterinaria relativa al benessere e alla circolazione degli animali. Gli intermediari commerciali di animali vivi, che vendono uccelli vivi sul territorio della Romania, devono essere registrati presso le autorità sanitarie e veterinarie, in conformità con le disposizioni legali in vigore.
Il trasportatore/intermediario nel commercio di animali vivi deve rispettare le seguenti condizioni:
a) effettuare il trasporto con automezzi autorizzati/igienico-sanitari;
b) stabilire l’itinerario e la destinazione e rispettarli;
c) dimostrare che il mezzo di trasporto è stato pulito, lavato e disinfettato prima del carico dei volatili;
d) non consentire la restituzione alle aziende registrate/autorizzate dalle autorità sanitarie e veterinarie di volatili vivi che sono stati commercializzati da tali aziende ad aziende non professionali, se i rispettivi volatili non sono stati venduti;
e) informare immediatamente il veterinario ufficiale se osserva casi di malattia o morte nei volatili che trasporta;
f) assicurare la consegna delle salme registrate durante il trasporto alla più vicina unità di neutralizzazione sanitario-veterinaria autorizzata, secondo le disposizioni di legge.
È vietata la vendita a persona fisica di pulcini di oltre 350 giorni di età provenienti da incubatoi industriali.

È vietata la vendita di più di 350 uccelli da allevamenti commerciali a una persona fisica.

Condizioni applicabili al trasporto di uccelli vivi su una distanza inferiore a 50 km, da parte dei proprietari, dopo l’acquisto, con mezzi propri.
1. Gli uccelli adulti e giovani sono trasportati in apposite gabbie di trasporto che soddisfano le seguenti condizioni:
– avere un’apertura sufficientemente ampia da ridurre il rischio di lesioni agli uccelli;
– essere sufficientemente robusti da sostenere il peso degli uccelli e costruiti in modo tale che gli uccelli non possano scappare ed evitare lesioni alla testa, alle zampe o alle ali;
– essere assicurati per evitare che si muovano durante il trasporto; inoltre, devono essere fissati in modo tale da consentire la circolazione dell’aria tra di loro.
2. I pulcini di un giorno sono trasportati in gabbie che devono avere le seguenti caratteristiche:
– essere di materiale rigido e resistente;
– essere sufficientemente alti e larghi da ridurre il rischio di lesioni ai polli;
– essere sufficientemente robusti da sostenere il peso dei polli, non causare loro inutili ferite o sofferenze e costruiti in modo tale da non poter sfuggire;
– l’impilamento e l’inserimento delle scatole sarà effettuato in modo da mantenere una buona ventilazione.

Il trasporto deve essere effettuato senza indugio fino al luogo di destinazione, al fine di ridurre la durata del viaggio, accompagnato dal certificato sanitario per la vendita di volatili vivi da allevamenti commerciali nel territorio della Romania, per ogni lotto di volatili vivi della stessa categoria, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto. Il certificato sanitario-veterinario deve essere compilato il giorno dell’imbarco, essendo valido per 3 giorni da tale data.
Gli uccelli devono essere in uno stato di salute adeguato per essere trasportati.

Direttore esecutivo
Dott.ssa Tolea Sandu Marius

Tarso Mannarino

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