cosa cambia dal 2020? — idealistico/attuale

Come funziona tassazione dei redditi da locazione in Italia? Vediamo cosa dicono la legge finanziaria 2019 e il disegno di legge sulla semplificazione fiscale, che ora modifica il decreto crescita.
Dal 2020 la tassazione dei redditi da locazione immobiliare verrà effettuata in diverse modalità.

Ciò fa seguito a quanto previsto dalla legge finanziaria 2019, che ha prorogato Secodere secca nella categoria degli edifici commerciali C/1 (meno di 600 mq) e il progetto di semplificazione fiscale, divenuto emendamento al decreto crescita. Dal 1 gennaio 2020, cambierà la modalità di calcolo della base imponibile per le locazioni immobiliari residenzialiin modo che solo gli affitti riscossi contribuiscano al reddito.

Locazione di immobili residenziali

Per tassazione dei redditi locativi degli immobili residenziali con i contratti conclusi prima del 1 gennaio 2020, si applicano le attuali norme previste dall’articolo 26 del TUIR (dpr 917/1986). Concorrono quindi alla determinazione del reddito anche gli affitti non riscossi dagli inquilini inadempienti, a meno che tali somme non possano essere recuperate una volta ottenuta la convalida dello sfratto. Ma il meccanismo di recupero è complesso: occorre ricalcolare la dichiarazione, tenendo conto solo dei redditi percepiti, per poter ottenere un credito d’imposta. I contratti di locazione di abitazioni sono imponibili ai sensi del regime fiscale IRPEF o Scivolamento a secco al 21% (10% in caso di contratti di locazione concordati).

Per la tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili residenziali con contratti conclusi dal 1° gennaio 2020, solo gli importi percepiti concorreranno al calcolo del reddito. Si tenga presente che si tratta solo degli edifici residenziali e che l’inquilino deve essere messo in guardia dal provvedimento di sfratto per ritardato pagamento o messa in mora. Per quanto riguarda la modalità di tassazione può essere utilizzata l’IRPEF oppure Buoni Secca con una percentuale del 21% o del 10%.

Affitto di immobili commerciali

Adesso, locazione di immobili commerciali è escluso dal disegno di legge di semplificazione. Per quanto riguarda gli immobili commerciali, restano valide le regole per la determinazione della base imponibile previste dall’articolo 26 del TUIR (secondo 917/1986). Pertanto, gli affitti percepiti e non riscossi concorrono alla determinazione del reddito imponibile e, contrariamente a quanto previsto in caso di ritardi da parte dell’inquilino di un edificio residenziale, non c’è possibilità di recupero imposte pagate sugli affitti non riscossi.

Per gli immobili commerciali, la legge finanziaria 2019 prevede – solo per il 2019 – la possibilità di presentare domanda Buoni Secca in caso di locazione di immobili di categoria C/1 con superficie inferiore a 600 mq. Per tutte le altre tipologie di immobile verrà utilizzata l’IRPEF.

Fonte – articolo originale in italiano: Otto vie per tassare i redditi da location (Italia oggi)

Tarso Mannarino

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